1. PRASSI MINISTERIALE

CIRCOLARI

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23 del 1 agosto 2023 ha fornito alcuni chiari-menti circa l'ambito oggettivo, soggettivo e le modalità applicative del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ("Decreto Lavoro"), che è intervenuto nuovamente sulle agevolazioni in materia di reddito di lavoro dipendente.

In particolare, con tale norma, il legislatore ha previsto un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit (ex art. 51 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 ("TUIR") in via "ordinaria" pari a 258,23 euro), esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo d'impo-sta 2023.

Tra i vari chiarimenti forniti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione:

  1. sotto il profilo soggettivo si rivolge ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro (ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Il superamento o meno del limite di reddito va verificato alla data del 31 dicembre 2023;
  2. si applica in misura piena a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
  3. non si applica in relazione alle somme pagate per le utenze dal lavoratore dipen-dente nel 2023, riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già benefi-ciato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la dichiarazione con cui il lavoratore di-chiara di avere diritto all'agevolazione può essere effettuata secondo modalità concor-date con il datore di lavoro.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 2 agosto 2023 ha fornito chiarimenti in tema di crediti d'imposta nel settore energetico e aliquote IVA nel settore del gas.

Il documento di prassi ricorda che i crediti d'imposta relativi al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione, e che i crediti d'imposta relativi al I trimestre 2023 nonché quelli concernenti il II trimestre 2023 non possono essere chiesti a rimborso.

Ai fini della verifica del presupposto per l'accesso ai benefici per imprese energivore e non energivore, non rientra nella nozione di "sussidio" il credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

Qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica in mi-sura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Diversamente, l'impresa che abbia utilizzato il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in com-pensazione del maggior credito d'imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.

I crediti d'imposta in questione:

  1. non sono soggetti ai limiti annui per l'utilizzo in compensazione;
  2. non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (deducibilità delle spese e degli altri com-ponenti negativi diversi dagli interessi passivi);
  3. sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla for-mazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.

La Circolare si sofferma anche sulla riduzione dell'aliquota IVA nella misura ridotta del 5% applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al III trimestre di quest'anno. La stessa conferma che l'aliquota IVA del 5% è applicabile, in via tempo-ranea:

  1. sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%;
  2. sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 409 del 1 agosto 2023 ha dichia-rato che un fondo comune lussemburghese costituito nella forma di SCSp ("socieètè en commandite spèciale"), il cui general partner è una società autorizzata alla gestione dei fondi di investimento alternativi, ossia soggetta a forme di vigilanza ai sensi della diret-tiva AIFM, beneficia del regime di esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti da so-cietà direttamente partecipate e residenti in Italia (art. 27, comma 3 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973).

Al fine di ottenere la non applicazione della ritenuta sui dividendi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il fondo deve presentare alla società partecipata residente una docu-mentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti, in particolare:

  1. l'autocertificazione attestante l'istituzione del fondo in Lussemburgo;
  2. l'autocertificazione attestante la residenza del gestore in Lussemburgo;
  3. copia della certificazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza attestante l'iscrizione del gestore, ai sensi della direttiva AIFM, presso la stessa e il suo status di sog-getto sottoposto a vigilanza.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare ai decreti di esproprio ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale che comportano il trasferi-mento contestuale di più beni immobili a favore di un unico beneficiario.

Richiamando la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 254/E del 31 luglio 2022 e la Circolare INPS n. 257/T del 4 novembre 1998, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i decreti di esproprio che prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili come "atti plurimi" e pertanto vanno applicate le imposte a ciascun trasferimento.

Secondo l'Agenzia delle Entrate anche i decreti di esproprio che comportano il trasferi-mento contestuale di più beni immobili a favore di un unico beneficiario scontano tante imposte ipotecarie e catastali, nella misura fissa di 50 euro, quanti sono i trasferimenti, in quanto "riferibili a soggetti e beni espropriati distinti e autonomi, indipendentemente dalla valenza ai fini catastali viene conferita alla nozione di ditta proprietaria".

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di pro-rata di detrazione IVA, di-chiarando che le cessioni di fabbricati qualificati come "beni ammortizzabili", in base ai criteri stabiliti ai fini delle imposte dirette e diversi da quelli c.d. "merce" (art. 92 del TUIR) o "patrimoniali" (art. 90 del TUIR), non concorrono alla formazione del calcolo del pro-rata di detrazione IVA.

Richiamando la sentenza del 6 marzo 2008 (causa C-98/07) della Corte di Giustizia UE e l'art. 174, par. 2, lett. a) della Direttiva IVA, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che nel calcolo del pro-rata di detrazione non si deve tener conto dell'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di "beni d'investimento" utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa, in quanto le suddette cessioni potrebbero "falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l'attività professionale del soggetto passivo".

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'individuazione dei "beni strumentali ammortizzabili" si deve aver riguardo ai "criteri per essi disposti ai fini delle imposte di-rette".

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in relazione alla tassazione della plusvalenza realizzata da una holding di diritto tedesco costituita in forma di Kommanditgesellschaft ("KG") a seguito della cessione del 100% del capitale sociale in una s.r.l. fiscalmente residente in Italia. Da un punto di vista civilistico la KG è assimilabile ad una s.a.s. ita-liana e sotto il profilo fiscale, la stessa è considerata trasparente (con la conseguenza che i redditi prodotti sono imputati proporzionalmente ai soci).

Ai sensi dell'art. 13 par. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni "sono imponibili sol-tanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente". Pertanto, il reddito dovrebbe essere imponibile soltanto in Germania (Stato di residenza del cedente). Il dubbio da parte dell'istante trae origine dal fatto che le Convenzioni contro le doppie imposizioni normalmente non si applicano alle partnership, considerata la loro peculiare condizione di "trasparenza fiscale".

Il Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Germania, al paragrafo 2, afferma che "una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all'arti-colo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato o abbia in tale Stato l'oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell'altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all'imposta del primo Stato".

Nel caso di specie, il reddito della partnership viene tassato interamente nello Stato di residenza dell'ente (Germania) da parte di una partecipante munita di certificato di resi-denza in Germania, pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipa-zione totalitaria nella s.r.l. deve essere assoggettata a imposizione esclusivamente in Germania.

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